Statuto
STATUTO SOCIALE DELLA
ASSOCIAZIONE CULTURALE SPORTIVA DILETTANTISTICA
“SHIN ZEN BI”
ART. 1 DISPOZIONI GENERALI
E’COSTITUITA UNA Associazione Culturale e Sportiva Dilettantistica, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice civile, denominata “SHIN ZEN BI”. L’associazione ha sede a Bovisio Masciago in via Venezia 33, CAP 20813. Tale sede potrà essere variata con delibera dell’assemblea dei soci.
ART. 2 SCOPO ED OGGETTO SOCIALE
- L’associazione è apolitica e apartitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti tra gli associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
- Essa ha per oggetto di attività l’esercizio e la promozione delle arti marziali e del kung fu, sia come pratica sportiva, sia come attività ludico culturale. La gestione di corsi e centri di avviamento all’arte marziale, l’organizzazione di seminari e manifestazioni ed ogni altra attività sportiva. Lo studio e la promozione di terapie energetiche e olistiche, mirate alla crescita personale ed in particolare svolgendo le seguenti attività:
a. La pratica e lo sviluppo del kung fu e delle attività ad esso connesse in tutte le sue varie forme e manifestazioni, nonché la sua diffusione come attività sportiva dilettantistica e culturale, come mezzo di formazione dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività informativa e divulgativa, agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della citata disciplina;
b. La preparazione tecnica, agonistica e organizzativa dei praticanti;
c. L’organizzazione e la promozione di attività sportive a livello dilettantistico come gare e competizioni in campo zonale, comprensoriale, regionale, nazionale e internazionale;
d. Il reclutamento di praticanti, la divulgazione capillare del messaggio ludico-sportivo e l’organizzazione di manifestazioni giovanili e di avvenimenti in cui lo sport possa assurgere a diretto veicolo di integrazione e socializzazione;
e. La promozione, la pratica e l’insegnamento di idee, progetti, terapie e tecniche di trattamento energetico e olistico, di manipolazione e/o rilassamento per il benessere del corpo e della mente (meditazione, yoga, massaggi, crescita personale, ecc.).
f. La promozione di iniziative di formazione didattica destinate all’approfondimento delle sopraccitate discipline e alla preparazione di tecnici sportivi.
g. Creare e sviluppare la gestione di attività legate alle competizioni sportive e gare dentro dell’ambito delle arti marziali e del kung fu in collaborazione con altri sodalizi.
h. Organizzare e promuovere attività di ritiri estivi e “camp” estivi per allievi associati ed in collaborazione con altre associazioni sportive o federazioni che desiderano aderire alle iniziative.
i. Sviluppare la gestione dei dati dei propri affiliati e di affiliati di altri sodalizi in modalità di collaborazione (partnership) effettiva basata in accordi e convegni tra le parti.
j. Istituire e gestire corsi di studio teorici e/o pratici a tutti i livelli, organizzare servizi per università e scuole di ogni grado, svolgere corsi di formazione, aggiornamento e perfezionamento;
k. Promuovere autonomamente (anche in collaborazione con i privati cittadini, gruppi, enti e organizzazioni pubbliche) iniziative di studio e di sperimentazione, aventi per oggetto temi di carattere marziale, sportivo, energetico e olistico;
l. Diffondere la conoscenza delle arti marziali e delle terapie energetiche ed olistiche attraverso corsi, formazione, contatti fra persone, enti ed associazioni;
m. Proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l’ideale dell’educazione permanente;
n. Organizzare, svolgere e/o partecipare a stage, esibizioni, convegni, dibattiti, seminari, lezioni, ritrovi e incontri, fiere e manifestazioni di ogni tipo, per il raggiungimento dei propri obiettivi in ambito cittadino, regionale nazionale e internazionale;
o. Sostenere l’attività dell’Associazione attraverso diverse iniziative, anche in collaborazione con altri Enti e/o Istituzioni pubbliche preposte;
p. Predisporre centri di documentazione a servizio degli associati e dei cittadini, anche tramite la gestione di un sito Internet, nonché formare un efficiente servizio di pubblica utilità per tutti coloro che sono interessati allo studio ed alla pratica delle attività dell’associazione;
q. Promuovere viaggi, incontri e scambi culturali anche con altre associazioni e anche all’estero;
r. Integrare i messaggi di filosofia orientale con la cultura occidentale con manifestazioni sportive, artistiche e culturali;
s. Svolgere qualsiasi altra attività, connessa agli scopi istituzionali, che venga ritenuta utile per il conseguimento delle finalità associative.
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L’associazione si uniforma, per quanto concerne le arti marziali, al programma del International Lao Long Dao Association - ILLDA Lao Long Dao.
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L’associazione è caratterizzata delle democraticità della struttura, dall’eleggibilità libera degli organi amministrativi e dall’obbligatorietà del rendiconto.
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L’associazione potrà deliberare di aderire ad istituzioni nazionali ed internazionali di promozione sportiva. In tal caso essa accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell’ordinamento generale e dell’ordinamento sportivo e si conforma alle norme e direttive del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (Coni), nonché agli statuti e ai regolamenti degli enti di promozione sportiva e delle federazioni sportive nazionali.
ART. 3 DURATA
La durata dell’associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati.
ART. 4 SOCI
- L’associazione è costituita da un minimo di 3 (TRE) “Soci Fondatori”. Qualora, successivamente alla costituzione, tale numero diminuisca, esso deve essere reintegrato dal Consiglio Direttivo nel termine massimo di un anno. I costi relativi sono a carico del Socio uscente e del Socio entrante.
- I Soci si distinguono in:
Soci Fondatori: Sono coloro che hanno costituito l’Associazione presenti nell’atto costitutivo allegato al presente Statuto. Questi sono membri di diritto del primo Consiglio Direttivo. I Soci fondatori non potranno ricoprire alcuna carica effettiva in altri sodalizi affiliati al medesimo ente di promozione sportiva o federazione.
Soci Ordinari: Sono coloro che entrano a far parte dell’Associazione, previa domanda di ammissione e relativa accettazione da parte del Consiglio direttivo.
Soci Benemeriti/ Onorari: Sono quelli che per la frequentazione dell’Associazione o per aver contribuito economicamente o esercitato attività in favore dell’Associazione stessa ne hanno sostenuto lo scopo e la sua valorizzazione.
Soci Sostenitori: Persona fisica o giuridica che collabora volontariamente e gratuitamente alle attività dell’Associazione.
Soci Finanziatori: Persona fisica o giuridica che con un suo apporto finanziario consente lo svolgimento dell’attività associativa.
- Possono far parte dell’associazione in qualità di soci solo le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotate di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. A tali fini per irreprensibile condotta si deve intendere a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine in ogni rapporto collegato all’attività dell’associazione, con l’obbligo di astenersi sa ogni forma di condotta illecita e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell’associazione.
- Tutti coloro che intendono far parte dell’associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo digitale o cartaceo e provvedere al pagamento della quota associativa personale.
- La validità della qualifica di socio, efficacemente conseguita all’atto di presentazione della domanda di ammissione, è subordinata all’accoglimento della domanda stessa da parte del Presidente e/o del Consiglio Direttivo, il cui giudizio deve essere sempre motivato e contro la cui decisione l’interessato può fare appello all’assemblea dei soci.
- In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne, la richiesta dovrà essere controfirmata dall’esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
- La quota associativa può essere trasferita a terzi o rivalutata.
- Ogni socio, per consapevole accettazione, assume l’obbligo di osservare lo Statuto e i Regolamenti Sociali e si impegna in particolare:
a. Ad osservare, con lealtà e disciplina le norme che regolano la pratica;
b. A contribuire alle necessità economiche sociali;
c. A non adire altre autorità che non siano quelle sociali per la tutela dei loro diritti ed interessi e per la risoluzione di controversie di qualsiasi natura connesse all’attività espletata nell’ambito dell’associazione. - Il Socio può recedere dall’associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; il recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso.
ART. 5 DIRITTI DEI SOCI
- Tutti i soci effettivi maggiorenni godono al momento dell’ammissione del diritto di partecipazione alle assemblee sociali nonché dell’elettorato attivo e passivo. I soci maggiorenni in particolare sono titolari del diritto di approvare e modificare lo statuto ed i regolamenti dell’associazione nonché del diritto di eleggere i membri del Consiglio Direttivo, tra cui il Presidente dell’associazione.
- La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo, secondo le modalità stabilite negli appositi regolamenti.
- Tutti i soci hanno il dovere di difendere nel campo sportivo-culturale e in quello civile il buon nome dell’Associazione e di osservare le regole dettate dalle federazioni ed organismi sportivi nazionali ai quali l’associazione delibera di aderire.
ART. 6 DECADENZA DEI SOCI
I soci cessano di appartenere all’associazione o ne sono esclusi nei seguenti casi:
- Dimissioni volontarie;
- Mancato rinnovo dell’iscrizione annuale;
- Morosità protrattasi per oltre un mese dalla scadenza del versamento della quota associativa;
- Radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo e ratificata dall’assemblea dei soci, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall’associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio;
- Scioglimento dell’associazione.
ART. 7 ORGANI
Gli organi sociali sono:
- L’Assemblea generale di Soci
- Il Presidente
- Il Consiglio direttivo
ART.8 FUNZIONAMENTO DELL’ASSEMBLEA
- L’Assemblea generale dei soci è l’organo deliberativo sovrano dell’associazione ed è convocato in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da esse legittimamente adottate obbligano tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.
- L’assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’associazione o comunque, in luogo idoneo a garantire un’adeguata partecipazione degli associati.
- L’assemblea dei soci è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli associati aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.
- Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria o straordinaria regolarmente costituita sono valide con la maggioranza di voti espressi dai soci presenti. Ogni socio effettivo ha diritto ad un voto.
- Le assemblee sono presiedute dal Presidente oppure, in sua assenza, dal Vicepresidente o da una delle persone legittimamente intervenute all’assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti. Il Presidente verrà assistito da un Segretario da lui designato.
- Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.
- Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa e dal Segretario.
ART. 9 DIRITTI DI PARTICIPAZIONE
- Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’associazione solo i soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.
- Ogni socio piò rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato. La delega può essere conferita solo ai soci.
ART. 10 ASSEMBLEA ORDINARIA
- La convocazione dell’assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell’associazione. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’ordine del giorno dei lavori.
- L’assemblea deve essere indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario.
- La convocazione dell’assemblea potrà essere anche richiesta dalla metà più uno dei soci che potranno proporre l’ordine del giorno.
- Spetta all’assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’associazione nonché in merito all’approvazione e/o ratifica dei regolamenti sociali, e su tutti gli argomenti attinenti alla vita e ai rapporti dell’associazione che non rientrino nella competenza dell’assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.
- L’assemblea elegge ogni tre anni il Consiglio Direttivo all’associazione.
ART. 11 ASSEMBLEA STRAORDINARIA
- L’assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno quindici giorni prima dell’adunanza mediante affissione di avviso nella sede dell’associazione. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’ordine del giorno dei lavori. Dovrà altresì essere tenuta in caso di scioglimento o cessazione della carica del Consiglio Direttivo qualora questo, per dimissioni o per qualunque altro motivo, venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti nonché qualora, per le stesse ragioni, vengano meno alcuni dei suoi membri, al fine di provvedere alla nomina del nuovo Consiglio o alla sostituzione dei consiglieri mancanti.
- L’assemblea straordinaria delibera, inoltre, sulle seguenti materie: approvazione e modifiche dello statuto sociale; scioglimento e modalità di liquidazione.
ART. 12 CONSIGLIO DIRETTIVO
- Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di due membri fino ad un massimo di cinque eletti dall’assemblea e nel proprio ambito nomina il Presidente con funzioni di tesoriere, il Vicepresidente e il Segretario. Tali funzioni potranno, nel caso, anche essere ricoperte dalla stessa persona. Il consiglio Direttivo rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.
- I membri del consiglio Direttivo non potranno ricoprire alcuna carica direttiva ina altri sodalizi affiliati al medesimo Ente di Promozione Sportiva o Federazione Sportiva.
- Possono ricoprire cariche sociali i solo soci effettivi in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni. In caso eccezionale, può fare parte del Consiglio Direttivo come Segretario o Consigliere, i minorenni sopra i sedici anni, con la dovuta autorizzazione dei genitori o chi ne fa le veci.
- Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- In relazione a specifici incarichi conferiti a taluni consiglieri dal Consiglio ed inerenti alla carica ricoperta, potranno essere rimborsate le spese vive sostenute per la trasferta concernente l’espletamento della mansione, volontariamente e gratuitamente assolta.
- Di ogni riunione del consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente e dal Segretario estensore.
ART. 13 DIMISSIONI
- Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell’esercizio, venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio, i rimanenti provvederanno all’integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazione alla carica di consigliere non eletto. In caso di impossibilità a procedere in tal senso, il Consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea ordinaria utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
- Il consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l’assemblea ordinaria per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo; fino a tale momento e limitatamente agli affari urgenti rimangono in carica i consiglieri restanti. Il Consiglio inoltre decade allo scadere del mandato o per revoca del mandato stesso o voto di sfiducia da parte dell’assemblea straordinaria.
- Nel caso di dimissioni o impedimenti del Presidente dell’associazione, le relative funzioni saranno svolte dal Vicepresidente fino alla elezione del nuovo Presidente che dovrà aver luogo al primo Consiglio Direttivo utile.
ART. 14 CONVOCAZIONE DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno un consigliere, senza formalità.
ART. 15 COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Sono compiti del Consiglio Direttivo:
a. Deliberare sulle di ammissione dei soci;
b. Redigere il bilancio preventivo e il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all’assemblea;
c. Fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all’anno e convocare l’assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
d. Redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre ad approvazione e/o ratifica dell’assemblea degli associati;
e. Adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
f. Curare l’ordinaria amministrazione e, con esclusione dei compiti espressamente attributi all’assemblea dal presente Statuto, la straordinaria amministrazione, in conformità al principio di sovranità assembleare che informa l’associazione;
g. Determinare l’importo delle quote associative annuali, fissandone le modalità di pagamento da sottoporre all’assemblea dei soci;
h. Attuare le finalità previste dallo statuto e l’attuazione delle decisioni dell’assemblea dei soci.
ART. 16 IL PRESIDENTE
Il Presidente è il legale rappresentante dell’associazione, la dirige e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell’autonomia degli altri organi sociali.
ART. 17 IL VICEPRESIDENTE
Il Vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni alle quali sia espressamente delegato.
ART. 18 IL SEGRETARIO, IL TESORIERE E IL DIRETTORE TECNICO
Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali della riunione, attende alla corrispondenza.
Il tesoriere cura l’amministrazione dell’associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché della riscossione e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.
Il direttore tecnico, se nominato, coordina le attività sportive, culturali e ricreative programmate dagli organi associativi e cura il settore tecnico dell’associazione. In particolare, in merito a:
a. direzione e gestione del settore tecnico dell’associazione;
b. attività da svolgere, programmi da realizzare e tutto quanto attiene l’educazione sportiva e culturale, la preparazione tecnica del kung fu;
c. programmi di studio e metodologie di insegnamento e stabilisce il livello di inserimento degli allievi nei corsi. Può introdurre variazioni sul programma di studio, se lo ritiene opportuno;
d. propone al Direttivo la nomina dei suoi collaboratori nel settore tecnico e ne dirige l’operato.
ART.19 LAVORATORI E VOLONTARI
- I lavoratori dell’Associazione hanno diritto ad un trattamento economico e normativo ai sensi dell’art. 25 ss D.Lgs.36/2021, secondo il principio di pari dignità ed opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell’impresa.
- Ai lavoratori subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 26, 34 e 35 D.Lgs. 36/2021.
- Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applica l’art. 37 D.Lgs. 36/2021.
- L’Associazione può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell’art. 30 D.Lgs. 36/2021.
- Ricorrendone i presupposti, l’attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell’articolo 409, comma 1, n. 3 cc. Per quest’ultima si applica l’eccezione prevista alla presunzione di rapporto subordinato di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
- Ricorrendone i presupposti, l’attività di lavoro sportivo può essere altresì oggetto di prestazioni occasionali secondo la disciplina dell’articolo 54-bis D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
- Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
- Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.
- Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario e’ socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.
- E’ previsto in ogni caso l’obbligo di assicurare per la responsabilità’ civile verso i terzi i volontari, in capo all’Ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero dello Sviluppo economico di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.
ART. 20 ORGANO DI REVISIONE
- L’organo di revisione può essere eletto dall’Assemblea. Può essere sia monocratico che collegiale e resta in carica tre anni.
- Controlla l’amministrazione dell’Associazione, la corrispondenza, il bilancio, le scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto.
- Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.
- Tale organo si riunisce ogni 90 giorni per le dovute verifiche contabili ed amministrative, nonché qualora opportuno, previa convocazione del Presidente.
- Le adunanze e le decisioni devono essere riportate in un apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti presenti.
- Per quanto compatibile con il presente statuto si applicano le norme di cui agli artt. 2397 e ss del codice civile.
ART. 21 IL RENDICONTO
- Il Consiglio Direttivo redige annualmente il rendiconto economico e finanziario dell’associazione, nonché il bilancio preventivo da sottoporre all’approvazione assembleare.
- Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve presentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
- Insieme alla convocazione dell’assemblea ordinaria che riporta all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati copia del rendiconto stesso.
ART. 22 ANNO SOCIALE
L’anno e l’esercizio sociale iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.
ART. 23 PATRIMONIO
I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, dalle erogazioni liberali di soci o terzi in genere, da lasciti e donazioni e dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall’associazione.
- Il patrimonio dell’Associazione è indivisibile ed è costituito:
a) dai beni mobili/immobili proprietà dell’Associazione nonché acquisiti mediante lasciti o donazioni;
b) contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti sia pubblici che privati;
c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
- I mezzi finanziari dell’Associazione sono costituiti dalle quote associative annuali ed eventuali contributi determinati dal Consiglio Direttivo, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione e da eventuali proventi di natura commerciale.
- L’associazione destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.
- E’ sempre vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.
- Si applica l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.
ART. 24 SEZIONI
L’assemblea, nella sezione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.
ART.25 TRASFORMAZIONE
L’assemblea potrà a maggioranza qualificata deliberare la trasformazione dell’associazione in società di capitali, anche per gli effetti di cui alla legge 18.2.1983 n. 50.
ART. 26 SCIOGLIMENTO
- Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria.
- L’assemblea, all’atto di scioglimento dell’associazione, delibererà, sentita l’autorità preposta, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’associazione.
- La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo se esistente e fatto salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ART. 27 NORMA DI INVIO
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme dettate dal codice civile e dalla legge, anche speciale, ivi compreso il D. Lgs. 36/2021 e successive modifiche ed integrazioni.